Il Regolamento PIP



REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DI AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI
DI ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI E VARIE

P.I.P

Piano degli insediamenti produttivi

INDICE

ART. 1 FINALITA' - SOGGETTI DESTINATARI

ART. 2 PRELIMINARI DI INTERESSE - VALUTAZIONI

ART. 3 MODALITA' DI CESSIONE DELLE AREE

ART. 4 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE

ART. 5 CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE

DELLE AREE

ART. 6 CESSIONE IN PROPRIETA' - DIRITTO DI SUPERFICIE

CRITERI ESSENZIALI PER LE CONVENZIONI.

ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 8 OPERE DI URBANIZZAZIONE

ART. 9 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

ART. 10 PENALI

ART. 11 CESSIONE DI IMMOBILE REALIZZATO

ART. 12 OPERE NON ULTIMATE

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI

ART. 14 TRASCRIZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 15 RISCATTO DELLE AREE

ART. 16 FACOLTA' DI DEROGA DEL SINDACO

ART. 17 NORME FINALI

 

 

ART. 1

FINALITA' - SOGGETTI DESTINATARI

 

Il Comune di ... , allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività artigianali, industriali, commerciali, direzionali, turistiche e ricettive in genere, predispone piani di insediamento nelle zone a tal fine individuate nel P.R.G.

In attuazione dei predetti piani di insediamento, il Comune di ... procede all'acquisizione delle aree necessarie per cederle successivamente per la realizzazione di edifici destinati esclusivamente alle attività produttive come sopra individuate.

Nell'attività promiscua deve rimanere prioritaria la destinazione d'uso artigianale.

 

 

ART. 2

PRELIMINARI DI INTERESSE - VALUTAZIONE

 

La Giunta Comunale, con proprio atto, allo scopo di valutare le esigenze quantitative e qualitative delle aziende interessate, può richiedere manifestazione di interesse per la verifica e la conoscenza delle esigenze di insediamento produttivo per tutto il territorio comunale.

Tale richiesta di manifestazione di interesse è pubblicata all'Albo Pretorio, su due quotidiani di interesse locale ed inviata alle associazioni industriali e artigianali.

Tale provvedimento deve contenere le informazioni necessarie per la redazione delle proposte di bandi di assegnazione. In particolare tenendo conto:

  • località dell'insediamento;
    • tipologia produttiva;
    • dimensionamento dell'attività, sia del lotto sia dell'edificio;
    • servizi necessari alle attività da insediare;
    • eventuali altre informazioni che l'Amministrazione Comunale ritiene utili per la definizione dei procedimenti, oltre ad una scheda repertorio disponibile presso gli uffici comunali.

     

     

    ART. 3

    MODALITA' DI CESSIONE DELLE AREE

     

    Sulla scorta delle informazioni acquisite la Giunta Comunale, con proprio atto, pubblica un bando di concorso per la cessione delle aree P.I.P., entro trenta giorni dalla data in cui ne ha piena disponibilità.

    Il bando deve indicare:

  • elenco dei lotti disponibili;
  • superficie di ogni singolo lotto;
  • indici e parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde, ecc.;
  • tipo di cessione: proprietà (o diritto di superficie);
  • costo di ogni singolo lotto;
  • termini e modalità di pagamento;
  • tempi e criteri di utilizzazione, prescrizioni e vincoli (attuazione dell'intervento, ammissibilità della vendita, termini e modalita' di controllo della cessione in uso e/o della vendita, casi di rescissione del contratto di cessione e decadenza dal diritto di superficie);
  • modalità di presentazione delle domande;
    • scadenza del bando.

     

     

     

     

    Il bando è predisposto congiuntamente dal Settore Attività Produttive e dal Settore Urbanistica e deve essere conforme alla normativa urbanistica generale ed esecutiva vigente, oltre a disciplinare le eventuali destinazioni ammissibili.

    Il bando contiene la convenzione tipo. La convenzione di assegnazione dell'area prevede il prezzo iniziale di assegnazione dell'area.

    La domanda deve comunque essere corredata da una relazione che illustri le attività oggetto dell'insediamento, il relativo piano di sviluppo, nonché la dimostrazione della piena rispondenza dei requisiti di cui all'art. 1.

    Gli assegnatari in diritto di superficie ovvero in diritto di proprietà possono avvalersi dei servizi di società finanziarie e/o società di leasing, cui possono, eventualmente, intestare il terreno loro assegnato.

     

     

    ART. 4

    MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE

     

    Le assegnazioni sono deliberate con atto del Dirigente del Settore Attività Produttive, sulla scorta di una graduatoria predisposta da una Commissione così formata:

  • dirigente del Settore Attività Produttive;
  • dal responsabile Servizio Urbanistica;
  • dal responsabile Servizio Attività Produttive.
  • svolge le funzioni di segretario un elemento del Servizio Attività Produttive.
  • La commissione può avvalersi di esperti tecnici esterni e di ogni altro organo dell’Amministrazione Comunale per la definizione della graduatoria.

    La graduatoria approvata ha validità di anni due, a decorrere dalla data di esecutività del relativo atto dirigenziale.

    Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento in proprietà o in diritto di superficie delle aree assegnate, nei tempi e nei modi di cui al presente regolamento ovvero in caso di formale rinuncia degli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere alle ditte utilmente collocate in graduatoria - fino ad esaurimento - l’eventuale disponibilità all'acquisizione delle aree interessate, inviando nota raccomandata con avviso di ricezione, cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di giorni dieci dalla ricezione (fa fede il timbro postale di spedizione).

    La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio e viene data pubblica informazione con la pubblicazione su almeno due giornali locali.

    Può essere opposto ricorso alla determinazione dirigenziale entro dieci giorni dalla data di affissione all'Albo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, indirizzata al Dirigente del Settore Attività Produttive.

    Nei successivi dieci giorni la commissione, come sopra indicato, esamina i ricorsi ed eventualmente riformula la graduatoria, nei modi di cui al presente articolo.

    Eventuale nuovo ricorso può essere presentato al Sindaco, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricezione.

    Il servizio comunale di riferimento è il Servizio Attività Produttive, al quale sono indirizzate le varie domande ed inoltrate le pratiche relative.

     

     

     

     

     

     

     

    ART. 5

    CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

     

    Il bando di assegnazione deve contenere specifiche priorità e eventuali punteggi, approvati dalla Giunta Comunale, necessari per l'attribuzione alle domande presentate.

    L'ordine di priorità è il seguente:

     

    caratteristiche soggettive

    1. società miste (pubblico/private) che intendono realizzare fabbricati da cedere in proprieta' o in uso ad imprese (singole o associate) industriali artigiane, commerciali compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica;
    2. consorzi (commerciali, industriali e/o artigiani) che intendono realizzare fabbricati ad uso dei propri associati compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica;
    3. imprese artigianali;
    4. imprese industriali;
    5. imprese commerciali;
    6. società immobiliari;

     

    caratteristiche oggettive:

    1. attività artigianali;
    2. attività industriali;
    3. attività commerciali, compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica;
    4. attività di servizio, compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica;

     

     

    ulteriori criteri:

    1. trasferimento di attività esistente, ubicata in zona in contrasto con la normativa urbanistica vigente;
    2. nuove attività e trasferimenti collegati alla realizzazione del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio;
    3. attività già esistente nella zona artigianale che necessità di ampliamento;
    4. trasferimento di attività esistente, frazionata in più sedi;
    5. insediamento di nuove attività artigianali;
    6. insediamento di nuove attività industriali;
    7. insediamento di nuova attività commerciali;
    8. insediamento di nuovi attività di servizio.

     

     

    ART. 6

    CESSIONE IN PROPRIETA' - DIRITTO DI SUPERFICIE

    CRITERI ESSENZIALI PER LE CONVENZIONI

     

    Elementi essenziali da inserire nelle convenzioni da stipulare:

    cessione in proprietà

    1. divieto di nuova cessione dell'area di resede del lotto;
    2. termini di inizio e fine lavori;
    3. casi di rescissione della convenzione;
    4. modalità per la vendita , la locazione, leasing dei fabbricati realizzati;
    5. sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi;
    6. modalità per la definizione extragiudiziale di eventuali controversie;

     

     

     

     

    diritto di superficie

    1. durata del diritto di superficie;
    2. divieto di trasferire il diritto di superficie sull'area inedificata;
    3. casi di decadenza della convenzione;
    4. modalità per la vendita; la locazione, leasing dei fabbricati realizzati;
    5. sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi;
    6. modalità per la definizione extragiudiziale di eventuali controversie;
    7. modalità per il rinnovo del diritto di superficie e per la determinazione del corrispettivo;

     

     

    ART. 7

    MODALITA' DI PAGAMENTO

     

    Il Servizio Attività Produttive comunica al beneficiario, non oltre trenta giorni dalla esecutività della determinazione di assegnazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fideiussorie necessarie.

    Entro trenta giorni dalla ricezione della nota di cui sopra, il beneficiano formula il proprio assenso nelle forme di legge.

    Nei successivi dieci giorni l'area in oggetto è consegnata in possesso al beneficiario previo verbale di ricognizione redatto alla presenza del beneficiario stesso e dal Dirigente del Settore Attività Produttive.

    La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti:

    1. 25% a titolo di caparra ed in acconto, contestualmente alla firma dell'accettazione del lotto;
    2. 50% contestualmente alla firma dell'atto pubblico di trasferimento, che deve aver luogo entro novanta giorni dalla data della firma dell'accettazione, insieme alla presentazione di una fidejussione, stipulata con primaria compagnia per il rimanente 25%. Detta fidejussione rimane in validità fino alla corresponsione di quanto ulteriormente dovuto;
    3. 25% al momento del rilascio della concessione edilizia. La richiesta della concessione edilizia è presentata entro novanta giorni dalla firma dell'atto pubblico di trasferimento e deve essere esaminata dalla competente Commissione Edilizia entro trenta giorni dalla data di presentazione.

    Per i ritardi nei pagamenti si adottano le norme previste per gli oneri di urbanizzazione:

    1. entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione edilizia: corresponsione degli interessi legali;
    2. entro sessanta giorni: corresponsione del doppio degli interessi legali;
    3. dopo il sessantunesimo giorno: aumento di un terzo del contributo dovuto.

    I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di stipula dell’atto pubblico di trasferimento dell'area.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ART. 8

    OPERE DI URBANIZZAZIONE

     

    Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nelle aree P.I.P. sono realizzate dalla Amministrazione Comunale attraverso i piani di attuazione. Soltanto in casi eccezionali, sotto il controllo e secondo gli indirizzi della Amministrazione Comunale, l'assegnatario, a scomputo parziale o totale della quota dovuta, si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previa presentazione di un progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione della Giunta Comunale.

     

     

    ART. 9

    RISOLUZIONE DEI CONTRATTI

     

    Il contratto di cessione delle aree in proprietà o in diritto di superficie è risolto senza necessità per il Comune di preavviso, nei seguenti casi:

    1. qualora l'acquirente non provveda a prendere in consegna l'area nei termini stabiliti dal presente regolamento;
    2. qualora l'assegnatario non presenti il progetto entro tre mesi dalla stipula dell'atto pubblico;
    3. qualora il destinatario adibisca il fabbricato ad un uso diverso da quello previsto dal presente regolamento;
    4. qualora il destinatario non osservi una qualsiasi delle norme e condizioni contenute nel presente regolamento;
    5. per cause di forza maggiore.

     

     

    ART. 10

    PENALI

     

    Sia nel caso che la ditta assegnataria non si presenti per la firma dell'atto pubblico di cessione nei termini previsti dal presente regolamento sia nel caso che non presenti il progetto entro tre mesi dalla stipula dell'atto pubblico di cessione, l'assegnazione è revocata e la caparra versata al momento dell'accettazione verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

    Negli altri casi di risoluzione del contratto di cessione, la quota per l'acquisizione dell'area già versata, e restituita con al riduzione del 40% (quaranta per cento) e le spese del nuovo trasferimento di proprietà alla Amministrazione Comunale graveranno sull'inadempiente.

    In tutti i casi di rescissione del contratto, il beneficiario è tenuto a presentarsi in data da concordare, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione, per la stipula dell'atto di retrocessione a cura e spese del medesimo. Trascorso tale termine, il contratto deve intendersi decaduto e l'atto di decadenza può essere utilizzato per la retrocessione al patrimonio del lotto assegnato.

     

     

    ART. 11

    CESSIONE DI IMMOBILE

     

    L'assegnatario in diritto di superficie o in diritto di proprietà può cedere l'immobile a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del regolamento, dopo il rilascio della concessione edilizia ed il relativo pagamento di quanto dovuto (di cui all’art. 6 del presente regolamento).

     

     

    ART. 12

    OPERE NON ULTIMATE

     

    L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell’impossibilità di ultimare ledificio oggetto della concessione edilizia, può, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse, attivare specifico provvedimento per il ritorno in possesso dell'area e dell'immobile in oggetto. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio Urbanistica.

    La deliberazione in oggetto è notificata all'assegnatario, il quale può ricorrere al Sindaco entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, senza che siano giunte osservazioni, l'atto deliberativo diviene titolo per il ritorno in possesso al patrimonio dell'area assegnata e dell'immobile.

     

     

    ART. 13

    SPESE CONTRATTUALI

     

    Le spese contrattuali e consequenziali relative ai contratti di cessione (ed eventualmente di retrocessione sono a carico dei beneficiari.

     

     

    ART. 14

    TRASCRIZIONE REGOLAMENTO

     

    Nei contratti di cessione delle aree deve essere trascritto o allegato il presente regolamento, per formarne parte integrante e sostanziale, in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

     

     

    ART. 15

    RISCATTO DELLE AREE

     

    Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta Comunale individua le aree sulle quali è possibile esercitare il diritto di riscatto. Dell'indicazione delle aree interessate viene data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di dieci giorni e la pubblicazione su due giornali quotidiani di interesse locale.

    In detta deliberazione viene precisato il procedimento formale del riscatto, che comunque deve tener conto dei seguenti punti:

    1. prezzo di esproprio praticato nel comparto;
    2. prezzo di mercato dell’area interessata;
    3. costo effettivo delle opere di urbanizzazione,
    4. eventuale adeguamento agli indici ISTAT.

    L'istruttoria relativa è di competenza del Servizio Urbanistica.

    Successivamente, con atto dirigenziale, è quantificato l’importo da corrispondere, nonché le relative garanzie.

     

     

     

     

     

     

    ART. 16

    FACOLTA' DI DEROGA

     

    In deroga a quanto prescritto dall'art. 3, il Sindaco, nei casi di particolare rilevanza economica, sociale e ambientale, può prevedere norme e criteri di assegnazione degli insediamenti in aree P.I.P. diverse da quelle indicate agli articoli precedenti.

     

     

    ART. 17

    NORME FINALI

     

    Le convenzioni stipulate precedentemente alla entrata in vigore dell’attuale Regolamento P.I.P., potranno essere modificate e/o integrate ai sensi della Legge 29/12/95 n. 549, così come modificata dalla Legge 662/96, onde consentire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o per l’eliminazione dei vincoli relativi all'utilizzo e alienazione degli immobili.

    Per quanto non previsto si fa riferimento alla Legge n. 865/1977 e alla Legge n. 167/1962, oltre alle norme del Codice Civile per quanto di competenza.