dirigente del Settore Attività Produttive;
dal responsabile Servizio Urbanistica;
dal responsabile Servizio Attività Produttive.
svolge le funzioni di segretario un elemento del Servizio Attività
Produttive.
La commissione può avvalersi di esperti tecnici
esterni e di ogni altro organo dellAmministrazione Comunale per la definizione della graduatoria.
La graduatoria approvata ha validità di anni due,
a decorrere dalla data di esecutività del relativo atto dirigenziale.
Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento
in proprietà o in diritto di superficie delle aree assegnate, nei tempi e nei modi di
cui al presente regolamento ovvero in caso di formale rinuncia degli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale
è tenuta a richiedere alle ditte utilmente collocate in graduatoria - fino ad esaurimento - leventuale
disponibilità all'acquisizione delle aree interessate, inviando nota raccomandata con avviso di ricezione,
cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di giorni dieci dalla ricezione (fa fede il timbro
postale di spedizione).
La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio e viene
data pubblica informazione con la pubblicazione su almeno due giornali locali.
Può essere opposto ricorso alla determinazione
dirigenziale entro dieci giorni dalla data di affissione all'Albo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevuta, indirizzata al Dirigente del Settore Attività Produttive.
Nei successivi dieci giorni la commissione, come sopra
indicato, esamina i ricorsi ed eventualmente riformula la graduatoria, nei modi di cui al presente articolo.
Eventuale nuovo ricorso può essere presentato
al Sindaco, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricezione.
Il servizio comunale di riferimento è il Servizio
Attività Produttive, al quale sono indirizzate le varie domande ed inoltrate le pratiche relative.
ART. 5
CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE AREE
Il bando di assegnazione deve contenere specifiche priorità
e eventuali punteggi, approvati dalla Giunta Comunale, necessari per l'attribuzione alle domande presentate.
L'ordine di priorità è il seguente:
caratteristiche
soggettive
- società miste (pubblico/private) che intendono
realizzare fabbricati da cedere in proprieta' o in uso ad imprese (singole o associate) industriali artigiane,
commerciali compatibili con le destinazioni previste dalla normativa urbanistica;
- consorzi (commerciali, industriali e/o artigiani) che
intendono realizzare fabbricati ad uso dei propri associati compatibili con le destinazioni previste dalla normativa
urbanistica;
- imprese artigianali;
- imprese industriali;
- imprese commerciali;
- società immobiliari;
caratteristiche
oggettive:
- attività artigianali;
- attività industriali;
- attività commerciali, compatibili con le destinazioni
previste dalla normativa urbanistica;
- attività di servizio, compatibili con le destinazioni
previste dalla normativa urbanistica;
ulteriori
criteri:
- trasferimento di attività esistente, ubicata
in zona in contrasto con la normativa urbanistica vigente;
- nuove attività e trasferimenti collegati alla
realizzazione del Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio;
- attività già esistente nella zona artigianale
che necessità di ampliamento;
- trasferimento di attività esistente, frazionata
in più sedi;
- insediamento di nuove attività artigianali;
- insediamento di nuove attività industriali;
- insediamento di nuova attività commerciali;
- insediamento di nuovi attività di servizio.
ART. 6
CESSIONE IN PROPRIETA' - DIRITTO DI SUPERFICIE
CRITERI ESSENZIALI PER LE CONVENZIONI
Elementi essenziali da inserire nelle convenzioni da
stipulare:
cessione
in
proprietà
- divieto di nuova cessione dell'area di resede del lotto;
- termini di inizio e fine lavori;
- casi di rescissione della convenzione;
- modalità per la vendita , la
locazione, leasing dei fabbricati realizzati;
- sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi;
- modalità per la definizione extragiudiziale di
eventuali controversie;
diritto
di
superficie
- durata del diritto di superficie;
- divieto di trasferire il diritto di superficie sull'area
inedificata;
- casi di decadenza della convenzione;
- modalità per la vendita; la locazione, leasing
dei fabbricati realizzati;
- sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi;
- modalità per la definizione extragiudiziale di
eventuali controversie;
- modalità per il rinnovo del diritto di superficie
e per la determinazione del corrispettivo;
ART. 7
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il Servizio Attività Produttive comunica al beneficiario,
non oltre trenta giorni dalla esecutività della determinazione di assegnazione, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione
del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fideiussorie necessarie.
Entro trenta giorni dalla ricezione della nota di cui
sopra, il beneficiano formula il proprio assenso nelle forme di legge.
Nei successivi dieci giorni l'area in oggetto è
consegnata in possesso al beneficiario previo verbale di ricognizione redatto alla presenza del beneficiario stesso
e dal Dirigente del Settore Attività Produttive.
La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei
modi e tempi seguenti:
- 25% a titolo di caparra ed in acconto, contestualmente
alla firma dell'accettazione del lotto;
- 50% contestualmente alla firma dell'atto pubblico di
trasferimento, che deve aver luogo entro novanta giorni dalla data della firma dell'accettazione, insieme alla
presentazione di una fidejussione, stipulata con primaria compagnia per il rimanente 25%. Detta fidejussione rimane
in validità fino alla corresponsione di quanto ulteriormente dovuto;
- 25% al momento del rilascio della concessione edilizia.
La richiesta della concessione edilizia è presentata entro novanta giorni dalla firma dell'atto pubblico
di trasferimento e deve essere esaminata dalla competente Commissione Edilizia entro trenta giorni dalla data di
presentazione.
Per i ritardi nei pagamenti si adottano le norme previste
per gli oneri di urbanizzazione:
- entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione
edilizia: corresponsione degli interessi legali;
- entro sessanta giorni: corresponsione del doppio degli
interessi legali;
- dopo il sessantunesimo giorno: aumento di un terzo del
contributo dovuto.
I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data
di stipula dellatto pubblico di trasferimento dell'area.
ART. 8
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste
nelle aree P.I.P. sono realizzate dalla Amministrazione Comunale attraverso i piani di attuazione. Soltanto in
casi eccezionali, sotto il controllo e secondo gli indirizzi della Amministrazione Comunale, l'assegnatario, a
scomputo parziale o totale della quota dovuta, si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, previa presentazione di un progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione della
Giunta Comunale.
ART. 9
RISOLUZIONE DEI CONTRATTI
Il contratto di cessione delle aree in proprietà
o in diritto di superficie è risolto senza necessità per il Comune di preavviso, nei seguenti casi:
- qualora l'acquirente non provveda a prendere in consegna
l'area nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- qualora l'assegnatario non presenti il progetto entro
tre mesi dalla stipula dell'atto pubblico;
- qualora il destinatario adibisca il fabbricato ad un
uso diverso da quello previsto dal presente regolamento;
- qualora il destinatario non osservi una qualsiasi delle
norme e condizioni contenute nel presente regolamento;
- per cause di forza maggiore.
ART. 10
PENALI
Sia nel caso che la ditta assegnataria non si presenti
per la firma dell'atto pubblico di cessione nei termini previsti dal presente regolamento sia nel caso che non
presenti il progetto entro tre mesi dalla stipula dell'atto pubblico di cessione, l'assegnazione è revocata
e la caparra versata al momento dell'accettazione verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.
Negli altri casi di risoluzione del contratto di cessione,
la quota per l'acquisizione dell'area già versata, e restituita con al riduzione del 40% (quaranta per cento)
e le spese del nuovo trasferimento di proprietà alla Amministrazione Comunale graveranno sull'inadempiente.
In tutti i casi di rescissione del contratto, il beneficiario
è tenuto a presentarsi in data da concordare, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione,
per la stipula dell'atto di retrocessione a cura e spese del medesimo. Trascorso tale termine, il contratto deve
intendersi decaduto e l'atto di decadenza può essere utilizzato per la retrocessione al patrimonio del lotto
assegnato.
ART. 11
CESSIONE DI IMMOBILE
L'assegnatario in diritto di superficie o in diritto
di proprietà può cedere l'immobile a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del regolamento,
dopo il rilascio della concessione edilizia ed il relativo pagamento di quanto dovuto (di cui allart. 6 del presente
regolamento).
ART. 12
OPERE NON ULTIMATE
L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si
trovi nellimpossibilità di ultimare ledificio oggetto della concessione edilizia, può, con deliberazione
adottata dalla Giunta Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse, attivare specifico provvedimento
per il ritorno in possesso dell'area e dell'immobile in oggetto. Con la medesima deliberazione è definito
il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio Urbanistica.
La deliberazione in oggetto è notificata all'assegnatario,
il quale può ricorrere al Sindaco entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, senza che siano
giunte osservazioni, l'atto deliberativo diviene titolo per il ritorno in possesso al patrimonio dell'area assegnata
e dell'immobile.
ART. 13
SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali e consequenziali relative ai contratti
di cessione (ed eventualmente di retrocessione sono a carico dei beneficiari.
ART. 14
TRASCRIZIONE REGOLAMENTO
Nei contratti di cessione delle aree deve essere trascritto
o allegato il presente regolamento, per formarne parte integrante e sostanziale, in modo che tutte le norme in
esso contenute siano opponibili a terzi.
ART. 15
RISCATTO DELLE AREE
Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta Comunale
individua le aree sulle quali è possibile esercitare il diritto di riscatto. Dell'indicazione delle aree
interessate viene data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di dieci giorni
e la pubblicazione su due giornali quotidiani di interesse locale.
In detta deliberazione viene precisato il procedimento
formale del riscatto, che comunque deve tener conto dei seguenti punti:
- prezzo di esproprio praticato nel comparto;
- prezzo di mercato dellarea interessata;
- costo effettivo delle opere di urbanizzazione,
- eventuale adeguamento agli indici ISTAT.
L'istruttoria relativa è di competenza del Servizio
Urbanistica.
Successivamente, con atto dirigenziale, è quantificato
limporto da corrispondere, nonché le relative garanzie.
ART. 16
FACOLTA' DI DEROGA
In deroga a quanto prescritto dall'art. 3, il Sindaco,
nei casi di particolare rilevanza economica, sociale e ambientale, può prevedere norme e criteri di assegnazione
degli insediamenti in aree P.I.P. diverse da quelle indicate agli articoli precedenti.
ART. 17
NORME FINALI
Le convenzioni stipulate precedentemente alla entrata
in vigore dellattuale Regolamento P.I.P., potranno essere modificate e/o integrate ai sensi della Legge 29/12/95
n. 549, così come modificata dalla Legge 662/96, onde consentire la trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà e/o per leliminazione dei vincoli relativi all'utilizzo e alienazione degli immobili.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla Legge
n. 865/1977 e alla Legge n. 167/1962, oltre alle norme del Codice Civile per quanto di competenza.